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22/05/2015 - Cassazione: onere della prova e caso fortuito nella responsabilita' da cose in custodia

La Suprema Corte (Cass. civile, sezione terza, sentenza n. 295/2015), in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., ha statuito che “la responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo”.

 

Ciò significa che “perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato - funzione della norma, pertanto, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.

 

La responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, il cui onere della prova grava proprio in capo allo stesso soggetto.

In conclusione, il principio enunciato dalla Corte è il seguente: “in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso”.


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