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22/05/2015 - Reato di stalking - Vietato anche lo sguardo

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5664/2015 ha introdotto una sorta di decalogo sui comportamenti che gli stalkers non possono avere nei confronti delle loro vittime.

 

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, sono molteplici le azioni che lo stalker non può compiere: non può avvicinarsi fisicamente alla vittima o pedinarla, né cercare di comunicare faccia a faccia e neppure perseguitarla con telefonate o messaggi sul cellulare o cercare di contattarla in qualsiasi altro modo. In aggiunta a questi viene introdotto anche il divieto di sguardo, quanto questo esprima dei sentimenti o stati d'animo di tipo ossessivo, tali da essere percepiti come una minaccia da parte della vittima.

 

La Cassazione, nel caso di specie ha poi chiarito che la misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima" non può essere generica sia perché l'obbligato potrebbe non sapere quali sono i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, sia perché tali luoghi potrebbero mutare, sia perché la misura assumerebbe una elasticità dipendente dalle decisioni (o anche dal capriccio) dell'offeso.

 

In sostanza, i giudici di merito debbono specificare “se lo stalker debba tenersi lontano da luoghi determinati (e in tal caso detti loghi vanno indicati specificamente)”, oppure “se debba tenersi lontano, puramente e semplicemente dalla persona offesa e se una siffatta prescrizione debba essere accompagnata da divieti di comunicare, anche con mezzi tecnici”.

 


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