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20/08/2015 - Danni da fauna selvatica - a chi la competenza risarcitoria ?

Le funzioni risarcitorie in materia di circolazione stradale restano in capo alla Regione che, con la L.R. n. 10/2003 - art. 3 e la L.R. 28/1/2004, n. 10 - art. 49 intitolato “risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica”, ha delegato all'Amministrazione Provinciale le sole funzioni risarcitorie relative ai danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla zootecnia (tutti i residuali compiti, quali, ad esempio, l'abbattimento di animali in caso di sovrappopolamento, il loro controllo, il fare apporre sulle strade apposita segnaletica per gli automobilisti e l'obbligazione risarcitoria scaturente da danni cagionati ad autoveicoli resterebbero, pertanto, a carico della regione).

E' stato dunque necessario un apposito provvedimento legislativo regionale per conferire alle Province la legittimazione passiva in ordine ai danni provocati dai cinghiali alle colture, mentre per quanto si cerchi, non esiste nella legislazione regionale nessun provvedimento che subdeleghi anche le funzioni risarcitorie in materie di danni cagionati dalla fauna selvatica a persone ed a cose, a seguito di circolazione stradale.

E' lapalissiano, pertanto, che i danni provocati dalla fauna selvatica a seguito di incidenti, in quanto non espressamente delegati, restano a carico esclusivo della Regione.

Anche la recente decisione della Suprema Corte (Cass. Civile, sez. III, 08-01-2010, n. 80), secondo cui “la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”, non ha mutato l'orientamento assunto in precedenza, seppur con le evidenti peculiarità dettate dalle diverse disposizioni legislative regionali applicate.

Sul punto si veda una recente sentenza del Trib. De L'Aquila - nel giudizio di appello (n. 723/15), che ha ribadito la competenza della regione, accogliendo la nostra tesi circa la richiesta risarcimento danni subiti da una persona fisica a seguito dell'impatto con un cinghiale.

 


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