PROVE DIGITALI E TUTELA DELLA CORRISPONDENZA: I NUOVI CONFINI TRA PRIVACY E INDAGINI
Data pubblicazione: 16/01/2026Categoria: Privacy
L'utilizzo ormai pervasivo degli smartphone nella vita quotidiana impone di interrogarsi, con sempre maggiore frequenza, sui limiti giuridici dell'acquisizione della prova della corrispondenza digitale, come messaggi WhatsApp, screenshot e altri strumenti di comunicazione elettronica.
È opportuno precisare che i messaggi scambiati tramite smartphone (quali SMS, WhatsApp, Messenger e analoghi strumenti di comunicazione) sono equiparati alla corrispondenza e, in quanto tali, godono di una tutela particolarmente intensa, garantita anche a livello costituzionale dall'art. 15 della Costituzione.
Tale tutela si fonda sul principio della segretezza della corrispondenza, in forza del quale la polizia giudiziaria non può, nel corso delle indagini, accedere liberamente ai messaggi contenuti in uno smartphone. A tal fine è necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizzi non solo il sequestro del dispositivo, ma anche l'analisi del materiale in esso contenuto, mediante una motivazione specifica delle esigenze probatorie della misura adottata (cfr. Cass., pen., sent. n. 33849/2025).
Esistono, tuttavia, situazioni nelle quali si rende necessario intervenire con urgenza al fine di evitare la dispersione degli elementi di prova. Si pensi, ad esempio, ai messaggi scambiati tramite applicazioni quali Telegram o Messenger, che operano esclusivamente online: in tali casi può sorgere l'esigenza di procedere immediatamente all'analisi del dispositivo, onde prevenire la cancellazione da remoto dei contenuti da parte dell'utente.
In simili ipotesi, l'ordinamento prevede una specifica procedura d'urgenza disciplinata dall'art. 353 c.p.p. Qualora la polizia giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che sullo smartphone siano presenti elementi di prova rilevanti e che il ritardo possa comprometterne la conservazione, essa può richiedere al Pubblico Ministero (P.M.) l'autorizzazione a procedere al sequestro e all'analisi del dispositivo. Il Pubblico Ministero è poi tenuto, entro quarantotto ore, a richiedere la convalida del provvedimento di sequestro al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.).
Anche in tali circostanze, la Polizia Giudiziaria (P.G.) è comunque tenuta ad adottare le misure tecniche necessarie a garantire la conservazione dei dati originali, nel rispetto della Legge n. 48/2008 di attuazione della Convenzione di Budapest. La mera analisi “live” del dispositivo, infatti, può determinare l'alterazione dei metadati; ne consegue la necessità di procedere alla creazione di una copia forense, intesa come duplicazione bit per bit del contenuto, idonea ad assicurare l'integrità e l'immodificabilità degli elementi di prova acquisiti.
Sebbene l'autorizzazione del giudice costituisca una condizione dirimente, spesso non superabile neppure attraverso il consenso dell'indagato, il quale può trovarsi in una situazione di particolare pressione psicologica, si registrano, tuttavia, significative aperture in ambito giurisprudenziale.
In tal senso, una recente pronuncia del Tribunale di Genova (sent. n. 32/2025) ha affermato che anche una prova acquisita in modo irregolare, in assenza di un preventivo provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, può essere ritenuta utilizzabile qualora ricorrano determinate condizioni. In particolare, la validità della prova è preservata quando essa provenga da una fonte alternativa e pienamente legittima, quale il dispositivo della persona offesa che ne aveva la disponibilità, e quando l'attività di analisi dei contenuti sia stata svolta nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti (nel caso esaminato, l'estrazione dei messaggi dallo smartphone era avvenuta nel corso dell'interrogatorio dell'indagato e alla presenza del difensore).
In conclusione, l'evoluzione tecnologica pone il diritto di fronte a una sfida costante: garantire la tutela del domicilio informatico dell'individuo senza compromettere l'efficacia delle indagini. Oggi più che mai, la validità processuale di uno screenshot o di una conversazione digitale non dipende soltanto dal contenuto dei messaggi, ma dalle modalità attraverso cui essi vengono acquisiti dal flusso digitale.
Avv. Michele Accettella
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