CAPTAZIONI OCCULTE E ART. 615-BIS C.P.: IL DISCRIMINE TRA PARTECIPAZIONE, PRIVATA DIMORA E LUOGO PUBBLICO

Data pubblicazione: 01/02/2026
Categoria: Privacy

La liceità di una registrazione audio o di una ripresa video, effettuata all'insaputa dell'interessato e senza il suo consenso, non può essere valutata unicamente in base alla natura pubblica o privata del luogo in cui la captazione viene effettuata.

Assume rilievo decisivo, piuttosto, la posizione del soggetto che procede alla documentazione: quando egli partecipi alla conversazione o alla scena ripresa, la registrazione si configura, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, come documentazione di un fatto percepito direttamente, e non come indebita intrusione nella sfera privata altrui.

Ne deriva che, anche quando il colloquio o la scena si svolgano in un luogo di privata dimora, occorre distinguere la condotta di chi sia legittimamente presente e partecipe da quella del soggetto estraneo che, mediante strumenti audio o video, si introduca indebitamente nella riservatezza altrui. Solo in quest'ultima ipotesi può venire in rilievo l'art. 615-bis c.p., che incrimina le interferenze illecite nella vita privata.

Tale impostazione trova conferma in Cass. pen. n. 12713/2024, secondo cui, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, non è decisivo che il fatto avvenga nell'abitazione dell'autore della captazione. Il discrimine tra interferenza illecita e condotta lecita va individuato, invece, nella partecipazione o meno del soggetto attivo alla situazione documentata.

Le medesime coordinate ermeneutiche valgono anche per le riprese video. La ripresa effettuata all'insaputa dell'interessato non integra necessariamente il delitto di interferenze illecite nella vita privata quando chi la realizza sia legittimamente presente e partecipi alla scena documentata. La partecipazione, tuttavia, deve riguardare la situazione concretamente ripresa e non può tradursi in una legittimazione generalizzata alla captazione di momenti della vita privata ai quali il soggetto sia estraneo.

In questa prospettiva, Cass. pen. n. 24848/2023 ha escluso la configurabilità dell'art. 615-bis c.p. nel caso di chi, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, aveva filmato senza consenso gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, valorizzando la circostanza che il soggetto fosse stato ammesso, sia pure occasionalmente, a partecipare alla scena di vita privata documentata.

Il medesimo principio impone di valutare con attenzione anche la natura del luogo concretamente considerato. L'art. 615-bis c.p. tutela la riservatezza nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.; pertanto, quando la captazione avvenga in un luogo pubblico, o in uno spazio effettivamente accessibile al pubblico, viene meno il presupposto spaziale della fattispecie incriminatrice.

La mera apertura al pubblico di un edificio o di una struttura non è, tuttavia, di per sé dirimente. Occorre verificare se lo specifico ambiente presenti, per funzione e modalità di accesso, caratteristiche di riservatezza tali da ricondurlo alla nozione di privata dimora. La valutazione resta dunque necessariamente concreta: anche un ufficio, un negozio o un'automobile possono, in determinate circostanze, essere ricondotti alla sfera privata della persona.

In tale prospettiva si colloca Cass. pen. n. 3446/2024, la quale ha escluso la configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata nel caso di installazione, nell'autovettura altrui, di un dispositivo GPS dotato di microfono, osservando che l'abitacolo di un'autovettura, quando utilizzato conformemente alla sua naturale funzione, non rientra tra i luoghi di privata dimora tutelati dalla norma.

Per converso, anche all'interno di strutture accessibili al pubblico possono esistere spazi riservati, destinati allo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni. La Suprema Corte ha, ad esempio, qualificato come luogo tutelato il bagno di pertinenza di un circolo privato, valorizzandone sia la destinazione sia l'accessibilità limitata (Cass. pen., sez. V, n. 25263/2021).

Da ultimo, la condotta della persona che, in maniera occulta e senza partecipare alla conversazione, effettui riprese audiovisive in un luogo pubblico o aperto al pubblico, non riconducibile alla nozione di privata dimora, non costituisce, di regola, una fattispecie penalmente rilevante. Non sussiste, infatti, la violazione dell'art. 615-bis c.p., per difetto del requisito del luogo di privata dimora, né risultano integrati i delitti di cui agli artt. 617 e 617-bis c.p., i quali puniscono unicamente l'acquisizione illecita di comunicazioni telefoniche o telegrafiche.

Pertanto, il carattere occulto della captazione non è, di per sé, sufficiente a fondarne la rilevanza penale, non potendosi configurare, in luogo pubblico o comunque esposto alla libera osservazione di terzi, un'aspettativa giuridicamente tutelata di assoluta segretezza.

Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 615-bis c.p. con riferimento a riprese di comportamenti tenuti in privata dimora, ove liberamente osservabili dall'esterno senza particolari accorgimenti (Cass. pen., sez. VI, n. 9932/2020), nonché a riprese effettuate in spazi condominiali o parti comuni aperte alla vista (Cass. pen., sez. V, n. 32544/2020).

L'acquisizione occulta di colloqui tra terzi, che si svolgano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, esula, dunque, dal raggio di azione delle fattispecie penali incriminatrici e può assumere rilievo, semmai, sul piano delle regole processuali di utilizzabilità della prova documentale o atipica, ovvero su quello della liceità del trattamento dei dati personali.

Avv. Michele Accettella
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