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30/12/2014 - Danno biologico terminale

In caso di incidente stradale con esiti mortali, il danno biologico terminale può essere escluso dal Giudice se l'evento morte è avvenuto in un lasso di tempo molto breve.

 

Tale forma di danno è rappresentato dall'insieme delle sofferenze interiori che la vittima ha subito nel lasso di tempo intercorso tra il fatto e la morte - a tal fine, è necessario che la sofferenza risulti prolungata, tale da rappresentare di fatto una lesione al bene vita. L'accertamento di tale circostanza è rimessa al Giudice, così come la liquidazione dello stesso su base equitativa.

 

Infatti, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civile, sezione terza, sent. n. 25731/14): “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico terminale connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro”.

 


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