EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

News

24/11/2017 - Sentenza n. 614/17 Trib L'Aquila (integrale)

Sentenza n. 614/2017 pubbl. il 10/10/2017
RG n. 943/2015
Repert. n. 1590/2017 del 10/10/2017

N. R.G. 943/2015

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

 

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Ciro Riviezzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2015 promossa da:

REGIONE ABRUZZO  ……………….., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, ………………………………………………………………………………

ATTORE/I

contro

………………….      con il patrocinio dell'avv. ACCETTELLA MICHELE ………………….                                                                                           

CONVENUTO/I

 

OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace. Responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Fatto e diritto

REGIONE ABRUZZO propone appello nei confronti di ………………….. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano (ex G.d.P. di Casoli) in data 19 marzo 2015, con la quale era stata accolta la domanda proposta da parte attrice ed essa Regione condannata al risarcimento dei danni e alle spese di giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta.

Si è costituito …………………… chiedendo il rigetto dell'appello.

Innanzitutto, va rigettata l'eccezione proposta da parte appellata di incompetenza del Tribunale di L'Aquila, per essere competente il Tribunale di Lanciano, nel cui circondario è sito l'ufficio del Giudice di Pace di Lanciano, ex G.d.P. Casoli, in quanto non si applicherebbe l'art. 25 cpc alle cause in cui è parte una Regione a statuto ordinario e non una Amministrazione dello Stato, difesa necessariamente per legge dall' Avvocatura dello Stato.

In realtà, l'art. 10 l. n. 103 del 1979 prevede che le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione. In tal caso si applica, tra gli altri, l'art. 25 cpc. Nel caso della Regione Abruzzo, l'art. 1 L.R. n. 9 del 2000 prevede che la difesa della Regione è affidata di norma all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Tale previsione, all'evidenza, rende applicabile ai giudizi di cui sia parte la Regione Abruzzo l'art. 25 cit. (vedi anche Cass. n. 8187 del 2012 e Cass. n. 13983 del 2005).

Pertanto, correttamente il giudizio è stato incardinato presso il Tribunale di L'Aquila, foro erariale.

Col primo motivo d'appello, la Regione deduce il suo difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile dei danni causati alla circolazione stradale dagli animali selvatici, la Provincia, alla quale sono stati delegati i relativi compiti.

Il motivo è infondato.

La Regione, infatti, è l'ente titolare delle competenze in merito al controllo della fauna selvatica. È da riconoscere, infatti, la responsabilità del suddetto ente territoriale (ex art. 2043cc) per i danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione dei veicoli; ciò, invece, non può avvenire automaticamente nei confronti delle Province che, invece, si presentano come meri enti titolari di competenze proprie e delegate riguardanti le materie di gestione della caccia e della protezione della fauna selvatica. I compiti attribuiti alle Province, in merito al controllo della fauna selvatica (art. 44 L.R. 10/2004), sono considerati espressamente “funzioni amministrative regionali delegate alle Province”, mentre tutte le altre funzioni sono considerate “proprie delle Province” (art. 48 comma 1 LR 41/2004 quale interpretazione autentica dell'art. 2 LR 10/2004).La giurisprudenza di legittimità riconosce la responsabilità ex art. 2043 cc a quell'ente a cui siano stati concretamente affidati (tramite delega) i poteri sul territorio e sulla gestione della fauna in essa insediata. La suddetta responsabilità trova riconoscimento a condizione che all'ente delegato sia stata conferita “autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” dei quali deve altrimenti rispondere l'ente delegante (Cass. 80/2010, 26197/2011, 4788/2014, 22886/2015). L'autonomia decisionale, così come illustrata, non è riconosciuta in capo alle province abruzzesi in quanto l'art. 55 comma5 LR 10/2004, individuando l'utilizzo delle risorse finanziarie che la Regione pone a disposizione delle Province, non prende in considerazione le funzioni di controllo della fauna selvatica il cui esercizio da parte dei delegati resta così privo di effettività e concretezza. Si specifica, altresì, che le risorse finanziarie, a suo tempo stanziate dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dovuti a causa di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica a persone o cose, sono state distratte per diverse finalità (si consideri, a tal proposito, la LR 8/2005 successivamente abrogata dall'art. l comma 94 LR 33/2005). A causa della suddetta situazione non può riconoscersi attualmente alcuna responsabilità in capo alla Provincia non avendo ottenuto dall'ente delegante adeguati poteri e provviste per far fronte a tali situazioni (ex plurimis, App. L'Aquila, n. 1208 del 20/4/2016).

Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.

La Regione deduce altresì che sarebbe, tutt'al più legittimato passivamente l'Ente proprietario della Strada.

La deduzione è infondata. Nel caso di specie ciò che si imputa alla Regione è la colpevole gestione della fauna selvatica, non tanto le misure di protezione della strada. Sotto questo profilo, quindi, nella fattispecie concreta resta indifferente il profilo dedotto dall' Avvocatura.

Col secondo motivo d'appello, la Regione deduce che la parte attrice non avrebbe provato la sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ed in particolare il nesso causale tra l'eventuale comportamento colposo della Regione e l'evento lesivo.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la colpa dell'amministrazione, questa è da riconoscere non avendo l'ente regionale esercitato in maniera diligente i propri doveri di controllo e gestione della fauna selvatica. Dalle prove assunte in primo grado risulta che il tratto di strada in questione è oggetto da tempo di incidenti del genere, in particolare a causa dei cinghiali selvatici (vedi deposizione particolarmente qualificata del ……………………………). E' quindi evidente che la Regione, pur avvertita della pericolosità della situazione nulla ha messo in opera al fine di ridurre il rischio che attraversamenti della carreggiata da parte di animali selvatici, sempre più frequenti, potessero causare incidenti stradali. L'omissione ai doveri istituzionali è evidente e dimostrata, e la Regione nulla ha provato al fine di dimostrare che tale omissione non sussiste. E' anche evidente il nesso causale tra l'omessa gestione del problema della fauna selvatica, nei termini descritti, e l'incidente stradale verificatosi, visto che il teste sentito, conducente dell'autovettura, ha descritto l'incidente stesso e la inevitabilità dello stesso, e l'agente intervenuto ha confermato di aver constatato i danni all' autovettura e l'investimento del cinghiale trovato morto.

In virtù della soccombenza la Regione deve essere condannata anche al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Regione Abruzzo nei confronti di ………….………. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano (ex G.D.P. di Casoli) in data 19 marzo 2015 così provvede:

rigetta l'appello e condanna la Regione al pagamento anche delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

L'AQUILA, 30 settembre/2017

Il Giudice

dott. Ciro Riviezzo


« Torna all'archivio news