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30/01/2018 - Sent. n. 74-18 Trib. Penale Chieti

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato con sentenza del Tribunale Penale di Chieti del 19.01.18, conseguita dal nostro studio. L'imputata era stata sottoposta a processo con l'accusa di aver falsamente dichiarato la composizione del proprio nucleo anagrafico, al fine di ottenere indebitamente l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un altro processo penale che la vedeva coinvolta. La difesa è riuscita a dimostrare la tesi secondo cui il nucleo familiare dichiarato non ricomprendeva il marito dell'imputata perché la causa verteva su un diritto incompatibile con quello dell'altro familiare, in quanto il soggetto denunciante (e, quindi, parte offesa) era proprio il marito. Pertanto, doveva ritenersi applicabile il principio, ex art. 76, comma 4, d.p.r. n. 115/2002, secondo cui “si tiene conto del solo reddito personale del richiedente l'ammissione, nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.


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