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03/01/2023 - Risarcimento danni da conduttura idrica (sent. Trib. Chieti)

Pubblichiamo questa recente sentenza del Tribunale di Chieti - in una causa patrocinata dal nostro studio - ad oggetto la responsabilità solidale tra un Comune e il Gestore del servizio idrico, per i danni derivanti da una conduttura non a norma

      

TRIBUNALE DI CHIETI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. *********, ha pronunciato, la seguente 

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **** del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

TRA

Complesso Residenziale ***********, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare, Viale Monte Corno n. 3/S, presso lo studio dell'Avv. Michele Accettella, che lo rappresenta e difende

[ATTORE]

 

Comune di ***********, presso lo studio dell'Avv. **********

[CONVENUTO]

 

********* S.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **********

[CONVENUTA]

 

*********** Ass.ni, presso lo Studio dell'Avv. ********

[TERZA CHIAMATA]

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato il 25.2.2021, il Complesso Residenziale ********** ha evocato in giudizio il Comune di *********** e l'******* S.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito degli eventi atmosferici del febbraio 2015 e del gennaio e giugno 2017 che determinavano crepe nei muri di alcuni appartamenti del condominio, abbassamento della pavimentazione su parte dell'area esterna con conseguente distacco e spostamento dei recinti perimetrali e privati della predetta struttura.

OMISSIS…

Ora, analizzando gli atti e le normative allegate, il giudicante non ha riscontrato un provvedimento nel quale viene specificamente indicato che il concessionario sia tenuto ed eseguire tutti lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera.

La Suprema Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8888 del 13/05/2020), decidendo su un caso simile (nel quale, però, sussiste apposita norma della Regione Puglia), ha ricordato che il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato» (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20/11/2009). 

OMISSIS…

Nel caso specifico, a nulla rileva la eventuale consapevolezza del Comune dello stato di abbandono in cui versava il collettore gestito dall'Acquedotto, non avendone un potere gestorio. Ciò in quanto, la responsabilità del custode danneggiante non ripone tanto su un giudizio di comportamento non conforme alle generali regole cautelari di condotta, e pertanto - per andare esente da responsabilità - è necessario che il custode fornisca prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito.

OMISSIS…

In ragione della normativa in essere è evidente che sussista la responsabilità solidale tanto dell'****** S.p.a. quanto del Comune di *********** (nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno), avendo peraltro il CTU dato atto che nella condotta fognaria in oggetto, confluiscono sia acque luride, nere e grigie che acque bianche, stradali e civili, come riconosciuto da tutte le parti, e potuto rilevare in loco dal sottoscritto nel corso dei sopralluoghi. 

OMISSIS…

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: 

1) Condanna il Comune di ***********, in solido con ******* S.p.a., al pagamento, in favore del Complesso Residenziale ********, della somma di 66.691,47 oltre iva e spese tecniche (secondo il preziario regionale), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, somma da ripartirsi nella misura del 50% nei rapporti interni;

2) Condanna il Comune di ***********, in solido con ******** S.p.a., secondo le rispettive competenze stabilite in eventuali accordi, alla realizzazione delle opere individuate nei punti d) ed e) della relazione peritale;

3) Condanna il Comune di **********, in solido con ******* S.p.a. e ******* Ass.ni, alla rifusione delle spese di lite in favore del Complesso Residenziale ***********; 

4) Condanna ******** Ass.ni a manlevare e tenere indenne quanto dovrà corrispondere il Comune di **********, salvi i limiti di polizza (franchigie e massimali); 

5)  Condanna il Comune di **********, in solido con ******* S.p.a. e ******* Ass.ni, al rimborso di quanto pagato dall'attore al CTU in sede di ATP.


Così deciso in Chieti il 6.10.2022

IL GIUDICE 

 

Dott. ************


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