REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI: QUANDO E’ REATO

Data pubblicazione: 10/04/2025
Categoria: Privacy

Se vi state chiedendo se potete registrare conversazioni private tra presenti a loro insaputa, anche di natura telefonica, sappiate che la risposta è affermativa, a patto che si verifichino determinate condizioni.

In primis, il soggetto registrante deve essere presente e la registrazione deve avvenire o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (quale ad esempio, una piazza, una strada, un bar, ecc.) o nella residenza o domicilio del soggetto che effettua la registrazione. Infatti, come chiarito più volte dalla Cassazione, in questi casi chi parla accetta il rischio di essere registrato.

Diversamente, qualora la registrazione avvenga nell'altrui dimora o nei luoghi ad essa equiparati (come un ufficio, un negozio e persino in automobile), si potrebbe incorrere nel reato di illecita interferenza nell'altrui vita privata, punibile ex art. 615 bis c.p.

Un conto, però, è la liceità della registrazione, altra cosa è la sua utilizzabilità. Infatti, le registrazioni non possono essere comunicate a terzi o diffuse in Internet o sui vai social network, altrimenti si commetterebbe il reato di violazione della privacy.

Di contro, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 36747/2003, la registrazione può essere prodotta in giudizio per esigenze difensive o per tutelare un proprio diritto. Si pensi alla vittima che registri le minacce subite per presentare apposita querela alle autorità o al creditore che utilizzi l'audio della confessione registrata per dimostrare il proprio credito in giudizio.

La registrazione, pertanto, può essere acquisita nel processo penale, quale prova documentale, ai sensi dell'art 234 c.p.p., secondo cui “E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Tuttavia, la registrazione, per quanto utilizzabile in giudizio, non costituisce una prova legale. Ciò significa che il Giudice non può decidere per come si presenta il contenuto della stessa, dovendone valutare anche l'attendibilità, soprattutto in presenza di contestazioni (quali, ad esempio, in merito alla data di acquisizione o alla fonte).

In conclusione, appare doveroso ribadire che il requisito fondamentale di ogni registrazione è la presenza del registrante, il quale non deve mai allontanarsi, altrimenti non si tratterebbe più di registrazione ma di intercettazione, che, oltre ad essere inutilizzabile, costituirebbe anche reato. Solo l'Autorità giudiziaria, infatti, può autorizzare le intercettazioni, anche mediante captatore informatico, entro i limiti di cui agli art. 266 e 271 c.p.p.

Avv. Michele Accettella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

« Torna al blog


Altri articoli:

01/02/2022 - Promozione

OSPITE A RADIO NEWS 24

Ospite dei microfoni di Radio News 24, ho affrontato i temi riguardanti la digitalizzazione della Giustizia e le nuove tecnologie applicate al diritto

Leggi tutto

20/04/2022 - Promozione

SAPER ESSERE SIGNIFICA SAPER COMUNICARE

Inizia a conoscerci...

Leggi tutto

13/02/2025 - Cybersecurity

SIM SWAP FRAUD: RESPONSABILITA' DELL’OPERATORE TELEFONICO

La frode informatica cd. Sim Swap Fraud si realizza allorquando il trasgressore - dopo essersi impossessato delle credenziali di accesso alla home banking della vittima (User e Password) ed aver duplicato la sua carta sim - riesce a deviare, nell’imminenza...

Leggi tutto