GIUSTIZIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA RISERVA DI UMANITA' TRA ALGORITMI, PROVA E VERITA'
Data pubblicazione: 18/10/2026Categoria: Intelligenza artificiale
La crescita dell'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la società contemporanea, incidendo anche sui servizi essenziali dello Stato, tra cui il settore giusitizia.
L'impiego di tali sistemi pone anzitutto il problema dell'attribuzione della responsabilità per gli effetti prodotti. Privi di personalità giuridica, essi non possono risponderne direttamente, con la conseguenza che l'accountability deve quindi essere ripartita tra lo sviluppatore, che progetta il sistema, l'implementatore, che lo introduce nel contesto operativo, e l'utente finale, ossia, in ambito giudiziario, il giudice che ne utilizza e valuta l'output.
Questa ripartizione incontra, tuttavia, notevoli difficoltà applicative. La complessità delle reti neurali profonde (deep learning) ostacola la ricostruzione del nesso causale tra condotta ed evento dannoso, alimentando il rischio di una responsabilità diffusa che, anziché assicurare tutela, può tradursi in sostanziale impunità. A ciò si aggiunge l'opacità della cosiddetta black box: il sistema può produrre un output senza rendere comprensibile il processo che vi ha condotto, proprio quando tale percorso dovrebbe poter essere verificato e tradotto nell'iter logico posto a fondamento della motivazione, sancita dall'art. 111 della Costituzione.
Proprio per contrastare le conseguenze dell'opacità algoritmica, il legislatore europeo ha rafforzato gli obblighi di trasparenza nei trattamenti automatizzati. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 15, riconosce all'interessato il diritto di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste del trattamento, nei casi di processi decisionali automatizzati pertinenti. Tale previsione mira a rendere il trattamento comprensibile e contestabile, mentre l'art. 22 disciplina il diritto a non essere sottoposti, salvo le eccezioni previste, a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sull'interessato.
Il quadro europeo è oggi completato dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), primo intervento organico volto a stabilire regole armonizzate sull'IA nell'Unione europea e fondato su un approccio graduato in base al rischio. In tale prospettiva, i sistemi destinati all'amministrazione della giustizia assumono particolare rilievo: il considerando 61 del Regolamento evidenzia infatti che gli strumenti di IA impiegati in tale ambito, per il loro potenziale impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, devono essere ricondotti alla categoria dei sistemi ad alto rischio.
Su queste basi si innesta la recente disciplina italiana in materia di intelligenza artificiale, contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132. L'art. 15 stabilisce un limite netto: nei casi di impiego di sistemi di IA nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. La norma, dunque, non vieta in assoluto l'uso dell'IA nel contesto giudiziario, ma ne circoscrive la funzione a un supporto strumentale, escludendo qualsiasi trasferimento alla macchina del nucleo propriamente valutativo e decisorio.
In questo solco si colloca la sentenza n. 34481 del 22 ottobre 2025, con la quale la terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che, sebbene l'impiego di strumenti informatici possa agevolare, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari, esso accresce al contempo il rischio - oggi esponenzialmente amplificato dall'irrompere dell'intelligenza artificiale - che il giudice attinga “aliunde” gli argomenti del proprio decidere, delegando alla macchina il momento valutativo e compromettendo, così, i principi di terzietà e imparzialità della funzione giurisdizionale.
Analogo monito emerge dalla sentenza n. 25455 del 10 luglio 2025, nella quale la Cassazione ha stigmatizzato il richiamo a precedenti giurisprudenziali inesatti, evidenziando come una motivazione fondata su fonti non verificabili o non accertate risulti intrinsecamente carente, poiché il ragionamento giudiziale deve poggiare su dati, norme e precedenti controllabili.
Emerge così una questione centrale: fino a che punto il giudice può avvalersi di sistemi di IA nell'esercizio della propria funzione? Il punto di equilibrio sembra risiedere nella distinzione tra ausilio e sostituzione: l'IA può concorrere all'organizzazione delle informazioni, alla ricerca documentale, alla gestione di grandi masse di dati e persino alla predisposizione di bozze di lavoro, ma non può sostituirsi al giudice nella formazione della decisione, che deve essere sorretta da una motivazione fondata sull'autonoma analisi e valutazione dello stesso giudicante.
L'AI Act si salda, così, con i principi del giusto processo, sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'impiego dell'intelligenza artificiale è, pertanto, compatibile con il processo soltanto qualora non comprometta l'indipendenza del giudice, la parità delle armi, la motivazione del provvedimento e la possibilità di sottoporre ogni elemento rilevante al controllo delle parti. L'IA può offrire un supporto, ma la decisione e la relativa motivazione devono restare il risultato di un'autonoma, trasparente e responsabile valutazione del giudice.
La supervisione umana risulta, altresì, indispensabile anche per contrastare i bias. I sistemi di IA, infatti, apprendono da dati che possono incorporare pregiudizi sociali e culturali e riprodurre, sotto un'apparente neutralità tecnica, distorsioni pregresse e decisioni discriminatorie. Il rischio è particolarmente grave nel diritto penale e negli ambiti che incidono sulle libertà individuali, dove devono restare centrali i principi di uguaglianza, terzietà e imparzialità.
Le medesime esigenze di trasparenza, verificabilità e controllo assumono rilievo anche sul piano probatorio, dove l'impiego dell'intelligenza artificiale non incide soltanto sulla formazione della decisione, ma anche sulla stessa attendibilità dei contenuti digitali prodotti in giudizio.
In tale prospettiva, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla cosiddetta deepfake defense, ossia dalla strategia con cui una parte mette in dubbio l'autenticità di un contenuto digitale, sostenendo che possa essere stato generato o manipolato mediante l'intelligenza artificiale. Documenti, elaborati tecnici e riproduzioni fotografiche o audiovisive possono, così, essere contestati non perché ne sia stata dimostrata la falsità, ma perché le tecniche digitali rendono plausibile l'ipotesi di alterazione. Il rischio è che il solo dubbio sulla provenienza del contenuto finisca per indebolire anche prove autentiche.
In questo scenario, un ruolo preminente sarà assunto dal perito o dal consulente tecnico informatico, chiamato a verificare l'autenticità e l'integrità dei contenuti digitali e, nei casi pertinenti, ad accertare se un determinato risultato derivi da un errore di programmazione, da un bias nei dati di addestramento o da un uso improprio del sistema.
In conclusione, l'innovazione tecnologica deve, quindi, conciliarsi con la tutela dei diritti senza tradursi in una delega della funzione giudiziaria. L'algoritmo può assistere il giudice, a condizione che se il suo apporto risulti trasparente, verificabile e contestabile. La questione decisiva, pertanto, non è se l'IA entrerà nel processo, ma entro quali limiti potrà contribuirvi senza sostituire il giudizio umano, che deve rimanere l'irrinunciabile presidio della giustizia.
Avv. Michele Accettella© RIPRODUZIONE RISERVATA 2026