VIDEOSORVEGLIANZA, PRIVACY E LAVORO: REGOLE, LIMITI E CONTROLLI DIFENSIVI

Data pubblicazione: 05/10/2026
Categoria: Privacy

In linea generale, l'installazione di telecamere da parte di un privato non richiede una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. È però necessario che le riprese siano limitate agli spazi di propria esclusiva pertinenza, evitando di inquadrare aree comuni, proprietà di terzi, luoghi pubblici o zone di pubblico passaggio, salvo che ciò sia inevitabile e comunque, nei limiti strettamente necessari alle finalità di sicurezza.

Quando l'utilizzo del sistema resta confinato a un ambito esclusivamente personale e non presenta alcun collegamento con attività commerciali o professionali, trova applicazione la cosiddetta eccezione domestica prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In questi casi, di regola, non è richiesto l'adempimento degli obblighi informativi tipici dei trattamenti soggetti al Regolamento, compresa l'apposizione del cartello di videosorveglianza.

La situazione cambia, tuttavia, se le telecamere riprendono anche spazi comuni condominiali, aree aperte al pubblico o zone appartenenti a terzi, oppure se l'impianto risulta collegato ad attività commerciali/professionali o affidato alla gestione di un soggetto esterno, come un istituto di vigilanza. In tali ipotesi, occorre rispettare i principi del GDPR e predisporre idonea segnaletica informativa, collocata prima dell'accesso all'area ripresa e ben visibile in ogni condizione ambientale e di luce.

Il passaggio dall'ambito privato a quello lavorativo non modifica il criterio di base, ma ne accentua la delicatezza. Accanto alla videosorveglianza privata in senso stretto, merita, infatti, un autonomo approfondimento il diverso caso delle telecamere installate nei luoghi di lavoro. In tale ambito, il bilanciamento tra sicurezza e riservatezza assume una particolare intensità, poiché vengono in rilievo non solo la protezione dei dati personali, ma anche la libertà e la dignità del lavoratore.

L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. L'installazione è ammessa solo in presenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o, in mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Resta, inoltre, necessario rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), attraverso un'informativa adeguata, il rispetto del principio di proporzionalità, la limitazione delle finalità e il contenimento dei tempi di conservazione delle immagini.

La Corte di Cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 28613/2025, ha, tuttavia, ribadito che tale disciplina non esclude in assoluto il ricorso a strumenti di ripresa occulta. Si tratta, però, di ipotesi eccezionali, in cui l'impianto di videosorveglianza non deve essere diretto al controllo generalizzato e continuativo dell'attività lavorativa, ma alla tutela del patrimonio aziendale, in presenza di sospetti legati a condotte illecite di uno o più dipendenti.

La scriminante, secondo la Suprema Corte, è, quindi, rappresentata dalla finalità perseguita e dalle modalità dell'intervento. Ne consegue che l'installazione di telecamere nascoste per finalità meramente preventive o di controllo indiscriminato dei dipendenti risulta vietata, potendo rientrare nell'ambito dei controlli difensivi unicamente le riprese circoscritte, temporanee e funzionali all'accertamento di specifiche condotte illecite già sospettate. In altri termini, la telecamera nascosta non può diventare uno strumento ordinario di vigilanza sul lavoratore, ma può essere ammessa solo come extrema ratio, quando vi siano elementi concreti che rendano necessario un accertamento mirato e temporalmente delimitato.

Nel caso oggetto della pronuncia, infatti, l'installazione delle telecamere era sì avvenuta senza una formale informativa ai lavoratori, ma al fine di verificare l'ipotesi che un dipendente sottraesse somme di denaro dall'incasso e secondo modalità operative concordate direttamente con i Carabinieri.

Tuttavia, anche nei controlli difensivi, la tutela del patrimonio aziendale non legittima acquisizioni eccedenti o invasive rispetto allo scopo perseguito. Resta, pertanto, necessario valutare, caso per caso, la proporzionalità del mezzo impiegato, l'estensione dell'area ripresa, la durata del controllo e l'eventuale coinvolgimento di spazi particolarmente riservati, come spogliatoi, servizi igienici o locali non aperti alla vista di terzi.

Il medesimo principio vale anche per l'utilizzo delle immagini raccolte. Le registrazioni non possono essere diffuse, inoltrate o condivise informalmente, né conservate oltre il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono state acquisite, salvo esigenze specifiche, documentate e proporzionate, quali la tutela di un diritto o la denuncia di un illecito. Ove occorra, le stesse potranno essere consegnate alle autorità competenti o prodotte in giudizio, purché pertinenti rispetto ai fatti da provare.

Il filo conduttore che emerge dagli ambiti esaminati è, pertanto, il medesimo. La videosorveglianza, tanto in ambito privato quanto nei luoghi di lavoro, può costituire uno strumento utile e, in alcuni casi, necessario per la tutela della sicurezza e del patrimonio, ma non può mai tradursi in una forma di controllo indiscriminato o sproporzionato. Prima di installare una telecamera appare doveroso verificare l'angolo di ripresa, evitare acquisizioni eccedenti, limitare la conservazione delle immagini al tempo strettamente necessario e valutare, nei casi dubbi, l'opportunità di predisporre un'idonea informativa.

Solo il rispetto concreto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e non eccedenza consente, infatti, di conciliare il diritto alla sicurezza e alla protezione del patrimonio con il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona.

Avv. Michele Accettella
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2026

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